Descrizione
Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 102 del 5 maggio 2025 è stata pubblicata la legge 15 aprile 2025, n. 63, recante "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale".
II provvedimento, noto anche come "Legge Ponte Morandi", ha inteso riconoscere benefici di natura economica, sociale e occupazionale in favore delle vittime di eventi dannosi, causati da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
L'art. 7 del citato testo di legge prevede una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per "naturalizzazione" ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, individuando:
- come soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza: il coniuge straniero, l'unito civilmente o il convivente stabile ex art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle di vittime di ben individuati eventi dannosi.
- come presupposto per la formulazione della domanda: si prevede la regolare residenza del richiedente in Italia al momento del decesso del familiare che è stato vittima dell'evento dannoso;
- come condizione per l'acquisto: la residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
A differenza, dunque, dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91\1992, che richiede in capo allo straniero di risiedere legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, la disposizione in argomento prevede, per tali categorie di richiedenti, il più ridotto periodo di residenza legale ininterrotta di 5 anni.
Inoltre, poiché il requisito della residenza legale dovrà perfezionarsi al momento della concessione della cittadinanza, la relativa domanda potrà essere presentata da coloro i quali abbiano maturato il requisito della residenza legale da almeno 3 anni, in considerazione del fatto che il termine di definizione del procedimento amministrativo è fissato in 24 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 9-ter della legge n. 91/1992).
Una volta presentata l'istanza, sarà condotto il consueto accertamento sul processo di integrazione del richiedente nel tessuto sociale - sia sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche e familiari, che della irreprensibilità della condotta - ferma restando l'impossibilità di procedere all'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza fino a quando l'interessato non abbia maturato i cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica.
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2025, 13:15