Descrizione
Si rende noto che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, e successive modificazioni, si deve procedere all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise d’Appello.
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che non risultano iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte di Assise e/o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a inoltrare domanda, non più tardi del mese di luglio p.v., per iscriversi negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
• licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
• i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
• gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025, 15:26